Giudice Sportivo, tre squalificati in serie A. Le ammende alle società

05.11.2024 16:58 di  Marina Beccuti  Twitter:    vedi letture
Giudice Sportivo, tre squalificati in serie A. Le ammende alle società
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© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Giudice Sportivo della Serie A ha reso note le decisioni riguardo alle squalifiche e ammende dopo l'11esima giornata di campionato.

Tre sono i calciatori squalificati, tutti per un turno, sono Adopo e Mina del Cagliari e di Rocha Livramento del Verona.

E' stato anche appiedato per un turno Leal, che fa parte dello staff di Fonseca al Milan "per avere, al 10° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Lo stesso è successo a Salzarulo, match analyst della Roma, anch'egli squalificato per un turno, "per avere, al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, criticato in modo irrispettoso una decisione arbitrale".

Queste invece sono le ammende alle società.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara ed al 28° del primo tempo, intonato cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria; per avere infine, al 31° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori; nel corso della gara, lanciato due fumogeni e due petardi nel recinto di giuoco, uno di questi, al 30° del primo tempo, in prossimità dei fotografi posizionati all'altezza di una bandierina del calcio d'angolo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, intonato un coro insultante nei confronti del Presidente di altra squadra.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato cori insultanti nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, al 18° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.